HOME
SENTENZE
CODICE CIVILE
CODICE PENALE
TRIBUNALI
UNIVERSITÀ
CONTATTI
Giurisprudenza
.it
Codice Civile
Codice Civile
Codice Civile
/
Libro Quarto: Delle Obbligazioni
Titolo III - Dei Singoli Contratti
Sezione II - Della Locazione Di Fondi Urbani (l)
Art.: 1607 - Durata Massima Della Locazione Di Case
Art.: 1608 - Garanzie Per Il Pagamento Della Pigione
Art.: 1609 - Piccole Riparazioni a Carico Dell'Inquilino
Art.: 1610 - Spurgo Dei Pozzi e Di Latrine
Art.: 1611 - Incendio Di Casa Abitata Da Più Inquilini
Art.: 1612 - Recesso Convenzionale Del Locatore
Art.: 1613 - Facoltà Di Recesso Degli Impiegati Pubblici
Art.: 1614 - Morte Dell'Inquilino
SENTENZE
CODICE CIVILE
CODICE PENALE
TRIBUNALI
UNIVERSITÀ