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Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 1607 - Durata Massima Della Locazione Di Case  
  La locazione di una casa per abitazione può essere convenuta per tutta la durata della vita dell'inquilino e per due anni successivi alla sua morte. (Vedere anche Legge 27 luglio 1978, n. 392, Leggi Speciali)