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Libro Secondo: Delle Successioni
Titolo: III - Delle Successioni Testamentarie
Sezione I - Della Sostituzione Ordinaria
Art.: 690 - Obblighi Dei Sostituiti
Art.: 690 - Obblighi Dei Sostituiti
I sostituiti devono adempiere gli obblighi imposti agli istituiti, a meno che una diversa volontà sia stata espressa dal testatore o si tratti di obblighi di carattere personale (676, 677).
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