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Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 1941 - Limiti Della Fideiussione  
  La fideiussione non può eccedere ciò che è dovuto al debitore, né può essere prestata a condizioni più onerose. Può prestarsi per una parte soltanto del debito o a condizioni meno onerose. La fideiussione eccedente il debito o contratta a condizioni più onerose è valida nei limiti dell'obbligazione principale.