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Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 1888 - Prova Del Contratto  
  Il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto (2725). L'assicuratore è obbligato a rilasciare al contraente la polizza di assicurazione o altro documento da lui sottoscritto. L'assicuratore è anche tenuto a rilasciare, a richiesta e a spese del contraente, duplicati o copie della polizza; ma in tal caso può esigere la presentazione o la restituzione dell'originale (att. 187).