HOME
SENTENZE
CODICE CIVILE
CODICE PENALE
TRIBUNALI
UNIVERSITÀ
CONTATTI
Giurisprudenza
.it
Codice Civile
Codice Civile
Codice Civile
Libro Quarto: Delle Obbligazioni
Titolo: III - Dei Singoli Contratti
Sezione I - Disposizioni Generali
Art.: 1883 - Esercizio Delle Assicurazioni
Art.: 1883 - Esercizio Delle Assicurazioni
L'impresa di assicurazione non può essere esercitata che da un istituto di diritto pubblico o da una società per azioni e con l'osservanza delle norme stabilite dalle leggi speciali.
SENTENZE
CODICE CIVILE
CODICE PENALE
TRIBUNALI
UNIVERSITÀ