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Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 1727 - Rinunzia Del Mandatario  
  Il mandatario che rinunzia senza giusta causa al mandato deve risarcire i danni (1223 e seguenti) al mandante. Se il mandato ่ a tempo indeterminato, il mandatario che rinunzia senza giusta causa ่ tenuto al risarcimento, qualora non abbia dato un congruo preavviso. In ogni caso la rinunzia deve essere fatta in modo e in tempo tali che il mandante possa provvedere altrimenti, salvo il caso d'impedimento grave da parte del mandatario.