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Libro Quarto: Delle Obbligazioni
Titolo: III - Dei Singoli Contratti
Sezione I - Disposizioni Generali
Art.: 1721 - Diritto Del Mandatario Sui Crediti
Art.: 1721 - Diritto Del Mandatario Sui Crediti
Il mandatario ha diritto di soddisfarsi sui crediti pecuniari sorti dagli affari che ha conclusi, con precedenza sul mandante e sui creditori di questo (2761).
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