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Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 1719 - Mezzi Necessari Per l'Esecuzione Del Mandato  
  Il mandante, salvo patto contrario, ่ tenuto a somministrare al mandatario i mezzi necessari per l'esecuzione del mandato e per l'adempimento delle obbligazioni che a tal fine il mandatario ha contratte in proprio nome.