Art.: 1712 - Comunicazione Dell'Eseguito Mandato | ||
Il mandatario deve senza ritardo comunicare al mandante l'esecuzione del mandato. Il ritardo del mandante a rispondere dopo aver ricevuto tale comunicazione, per un tempo superiore a quello richiesto dalla natura dell'affare o dagli usi, importa approvazione, anche se il mandatario si ่ discostato dalle istruzioni o ha ecceduto i limiti del mandato. |