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Codice Civile



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  Art.: 1712 - Comunicazione Dell'Eseguito Mandato  
  Il mandatario deve senza ritardo comunicare al mandante l'esecuzione del mandato. Il ritardo del mandante a rispondere dopo aver ricevuto tale comunicazione, per un tempo superiore a quello richiesto dalla natura dell'affare o dagli usi, importa approvazione, anche se il mandatario si ่ discostato dalle istruzioni o ha ecceduto i limiti del mandato.