Giurisprudenza .it

Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 1709 - Presunzione Di Onerosità  
  Il mandato si presume oneroso. La misura del compenso (2761), se non è stabilita dalle parti, è determinata in base alle tariffe professionali o agli usi; in mancanza è determinata dal giudice.