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Libro Quarto: Delle Obbligazioni
Titolo: III - Dei Singoli Contratti
Sezione I - Disposizioni Generali
Art.: 1709 - Presunzione Di Onerosità
Art.: 1709 - Presunzione Di Onerosità
Il mandato si presume oneroso. La misura del compenso (2761), se non è stabilita dalle parti, è determinata in base alle tariffe professionali o agli usi; in mancanza è determinata dal giudice.
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