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Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 1594 - Sublocazione o Cessione Della Locazione  
  Il conduttore, salvo patto contrario, ha facoltà di sublocare la cosa locatagli, ma non può cedere il contratto senza il consenso del locatore (1406). Trattandosi di cosa mobile, la sublocazione deve essere autorizzata dal locatore o consentita dagli usi.