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Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 1591 - Danni Per Ritardata Restituzione  
  Il conduttore in mora (1219 e seguenti) a restituire la cosa ่ tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno (1223; Cod. Proc. Civ. 657 e seguenti).