Art.: 1591 - Danni Per Ritardata Restituzione | ||
Il conduttore in mora (1219 e seguenti) a restituire la cosa ่ tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno (1223; Cod. Proc. Civ. 657 e seguenti). |