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Libro Quarto: Delle Obbligazioni
Titolo: III - Dei Singoli Contratti
Sezione I - Disposizioni Generali
Art.: 1582 - Divieto d'Innovazione
Art.: 1582 - Divieto d'Innovazione
Il locatore non può compiere sulla cosa innovazioni che diminuiscano il godimento da parte del conduttore.
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