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Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 1576 - Mantenimento Della Cosa In Buono Stato Locativo  
  Il locatore deve eseguire, durante la locazione, tutte le riparazioni necessarie, eccettuate quelle di piccola manutenzione che sono a carico del conduttore (1609, 1621). Se si tratta di cose mobili, le spese di conservazione e di ordinaria manutenzione sono, salvo patto contrario, a carico del conduttore.