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Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 1575 - Obbligazioni Principali Del Locatore  
  Il locatore deve: consegnare (1171) al conduttore la cosa locata in buono stato di manutenzione; mantenerla in istato da servire all'uso convenuto; garantirne il pacifico godimento durante la locazione (1585 e seguenti).