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Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 1501 - Termini  
  Il termine per il riscatto non può essere maggiore di due anni nella vendita di beni mobili (1510 e seguenti) e di cinque anni in quella di beni immobili (1537 e seguenti). Se le parti stabiliscono un termine maggiore, essi si riduce a quello legale. Il termine stabilito dalla legge è perentorio (2964) e non si può prorogare.