Giurisprudenza .it

Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 1496 - Vendita Di Animali  
  Nella vendita di animali la garanzia per i vizi ่ regolata dalle leggi speciali o, in mancanza, dagli usi locali. Se neppure questi dispongono, si osservano le norme che precedono (1490 e seguenti).