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Libro Quarto: Delle Obbligazioni
Titolo: III - Dei Singoli Contratti
Sezione I - Disposizioni Generali
Art.: 1496 - Vendita Di Animali
Art.: 1496 - Vendita Di Animali
Nella vendita di animali la garanzia per i vizi ่ regolata dalle leggi speciali o, in mancanza, dagli usi locali. Se neppure questi dispongono, si osservano le norme che precedono (1490 e seguenti).
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