Art.: 1487 - Modificazione o Esclusione Convenzionale Della Garanzia | ||
I contraenti possono aumentare o diminuire gli effetti della garanzia e possono altresė pattuire che il venditore non sia soggetto a garanzia alcuna. Quantunque sia pattuita l'esclusione della garanzia, il venditore č sempre tenuto per l'evizione derivante da un fatto suo proprio. E' nullo ogni patto contrario (1266). |