Art.: 1483 - Evizione Totale Della Cosa | ||
Se il compratore subisce l'evizione totale della cosa per effetto di diritti che un terzo ha fatti valere su di essa, il venditore ่ tenuto a risarcirlo del danno (1223 e seguenti) a norma dell'Art. 1479. Egli deve inoltre corrispondere al compratore il valore dei frutti che questi sia tenuto a restituire a colui dal quale ่ evitto, le spese che egli abbia fatte per la denunzia della lite e quelle che abbia dovuto rimborsare all'attore. |