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Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 1478 - Vendita Di Cosa Altrui  
  Se al momento del contratto (1326) la cosa venduta non era di proprietà del venditore, questi è obbligato a procurarne l'acquisto al compratore. Il compratore diventa proprietario nel momento in cui il venditore acquista la proprietà dal titolare di essa (att. 171).