Giurisprudenza .it

Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 1477 - Consegna Della Cosa  
  La cosa deve essere consegnata nello stato in sui si trovava al momento della vendita. Salvo diversa volontà delle parti, la cosa deve essere consegnata insieme con gli accessori, le pertinenze (817) e i frutti (820 e seguente) dal giorno della vendita. Il venditore deve pure consegnare i titoli e i documenti relativi alla proprietà e all'uso della cosa venduta (1527).