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Libro Quarto: Delle Obbligazioni
Titolo: I - Delle Obbligazioni In Generale
Sezione III - Della Mora Del Creditore
Art.: 1226 - Valutazione Equitativa Del Danno
Art.: 1226 - Valutazione Equitativa Del Danno
Se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa (2056 e seguenti).
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