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Libro Quarto: Delle Obbligazioni
Titolo: I - Delle Obbligazioni In Generale
Sezione III - Della Mora Del Creditore
Art.: 1225 - Prevedibilità Del Danno
Art.: 1225 - Prevedibilità Del Danno
Se l'inadempimento o il ritardo non dipende da dolo del debitore, il risarcimento è limitato al danno che poteva prevedersi nel tempo in cui è sorta l'obbligazione.
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