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Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 1223 - Risarcimento Del Danno  
  Il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere coś la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta (1382, 1479, 2056 e seguenti).