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Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 1217 - Obbligazioni Di Fare  
  Se la prestazione consiste in un fare, il creditore è costituito in mora mediante l'intimazione di ricevere la prestazione o di compiere gli atti che sono da parte sua necessari per renderla possibile (att. 80). L'intimazione può essere fatta nelle forme d'uso (2931).