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Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 1216 - Intimazione Di Ricevere La Consegna Di Un Immobile  
  Se deve essere consegnato un immobile, l'offerta consiste nella intimazione al creditore di prenderne possesso. L'intimazione deve essere fatta nella forma prescritta dal secondo comma dell'Art. 1209 (att. 73, 75). Il debitore, dopo l'intimazione al creditore, può ottenere dal giudice la nomina di un sequestratario. In questo caso egli è liberato dal momento in cui ha consegnato al sequestratario la cosa dovuta (att. 79).