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Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 1214 - Offerta Secondo Gli Usi e Deposito  
  Se il debitore ha offerto la cosa dovuta nelle forme d'uso anziché in quelle prescritte dagli artt. 1208 e 1209, gli effetti della mora si verificano dal giorno in cui egli esegue il deposito a norma dell'Art. 1212 (att. 73-1, 77), se questo è accettato dal creditore o è dichiarato valido con sentenza passata in giudicato.