Giurisprudenza .it

Codice Penale



Codice Penale



  Art.: 96 - Sordomutismo  
  Non č imputabile il sordomuto che, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva, per causa della sua infermitā la capacitā d'intendere o di volere. Se la capacitā d'intendere o di volere era grandemente scemata, ma non esclusa, la pena č diminuita.