Art.: 720 - Partecipazione a Giuochi Di Azzardo | ||
Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, o in circoli privati di qualunque specie, senza esser concorso nella contravvenzione preveduta dall'articolo 718, ่ colto mentre prende parte al giuoco d'azzardo, ่ punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire un milione. La pena ่ aumentata: 1) nel caso di sorpresa in una casa da giuoco o in un pubblico esercizio; 2) per coloro che hanno impegnato nel giuoco poste rilevanti. |