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Codice Penale



Codice Penale



  Art.: 708 - Possesso Ingiustificato Di Valori  
  Chiunque, trovandosi nelle condizioni personali indicate nell'articolo precedente, � colto in possesso di denaro o di oggetti di valore, o di altre cose non confacenti al suo stato, e dei quali non giustifichi la provenienza, � punito con l'arresto da tre mesi a un anno. La Corte costituzionale, con sentenza 19 luglio 1968, n. 110, ha dichiarato l'illegittimit� costituzionale del presente articolo limitatamente alla parte in cui fa richiamo alle condizioni personali di condannato per mendicit�, di ammonito, di sottoposto a misure di sicurezza personale o a cauzione di buona condotta. Successivamente la stessa Corte, con sentenza 2 novembre 1996, n. 370, ha dichiarato l'illegittimit� costituzionale dello stesso articolo.