Art.: 694 - Omessa Consegna Di Monete Riconosciute Contraffatte | ||
Chiunque avendo ricevuto come genuine, per un valore complessivo non inferiore a lire venti, monete contraffatte o alterate, non le consegna all'Autorita entro tre giorni da quello in cui ne ha conosciuto la falsità o l'alterazione, indicandone la provenienza se la conosce, è punito con la sanzione amministrativa (1) fino a lire quattrocentomila. (1) Sanzione così modificata dall'art. 33, L. 24 novembre 1981, n. 689. |