Giurisprudenza .it

Codice Penale



Codice Penale



  Art.: 690 - Determinazione In Altri Dello Stato Di Ubriachezza  
  Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, cagiona la ubriachezza altrui, somministrando bevande alcooliche, ่ punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire sessantamila a seicentomila.