Art.: 690 - Determinazione In Altri Dello Stato Di Ubriachezza | ||
Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, cagiona la ubriachezza altrui, somministrando bevande alcooliche, ่ punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire sessantamila a seicentomila. |