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Codice Penale



Codice Penale



  Art.: 685 - Indebita Pubblicazione Di Notizie Concernenti Un Procedimento Penale  
  Chiunque pubblica i nomi dei giudici, con l'indicazione dei voti individuali che ad essi si attribuiscono nelle deliberazioni prese in un procedimento penale, è punito con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire cinquantamila a duecentomila (1). (1) Articolo così sostituito dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.