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Codice Penale



Codice Penale



  Art.: 679 - Omessa Denuncia Di Materie Esplodenti  
  Chiunque omette di denunciare all'Autorità che egli detiene materie esplodenti di qualsiasi specie, ovvero materie infiammabili, pericolose per la loro qualità o quantità, è punito con l'arresto fino a dodici mesi o con l'ammenda fino a lire settecentoventimila. Soggiace all'ammenda fino a lire quattrocentottantamila chiunque, avendo notizia che in un luogo da lui abitato si trovano materie esplodenti, omette di farne denuncia all'Autorità. Nel caso di trasgressione all'ordine legalmente dato dall'Autorità, di consegnare, nei termini prescritti, le materie esplodenti, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni o dell'ammenda da lire settantaduemila a un milioneduecentomila.