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Codice Penale



Codice Penale



  Art.: 679 - Omessa Denuncia Di Materie Esplodenti  
  Chiunque omette di denunciare all'Autorit� che egli detiene materie esplodenti di qualsiasi specie, ovvero materie infiammabili, pericolose per la loro qualit� o quantit�, � punito con l'arresto fino a dodici mesi o con l'ammenda fino a lire settecentoventimila. Soggiace all'ammenda fino a lire quattrocentottantamila chiunque, avendo notizia che in un luogo da lui abitato si trovano materie esplodenti, omette di farne denuncia all'Autorit�. Nel caso di trasgressione all'ordine legalmente dato dall'Autorit�, di consegnare, nei termini prescritti, le materie esplodenti, la pena � dell'arresto da tre mesi a tre anni o dell'ammenda da lire settantaduemila a un milioneduecentomila.