Art.: 676 - Rovina Di Edifici o Di Altre Costruzioni | ||
Chiunque ha avuto parte nel progetto o nei lavori concernenti un edificio o un'altra costruzione, che poi, per sua colpa, rovini, č punito con l'ammenda non inferiore a lire duecentomila. Se dal fatto č derivato pericolo alle persone, la pena č dell'arresto fino a sei mesi ovvero dell'ammenda non inferiore a lire seicentomila. |