Art.: 675 - Collocamento Pericoloso Di Cose | ||
Chiunque, senza le debite cautele, pone o sospende cose, che, cadendo in un luogo di pubblico transito, o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, possano offendere o imbrattare o molestare persone, è punito con l'ammenda fino a lire duecentomila. |