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Codice Penale



Codice Penale



  Art.: 658 - Procurato Allarme Presso l'Autorità  
  Chiunque, annunziando disastri, infortuni o pericoli inesistenti, suscita allarme presso l'autorità, o presso enti o persone che esercitano un pubblico servizio, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire ventimila a un milione.