Art.: 639 - Deturpamento e Imbrattamento Di Cose Altrui
Art.: 639 - Deturpamento e Imbrattamento Di Cose Altrui
Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 635, deturpa o imbratta cose mobili o immobili altrui e' punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a lire duecentomila.