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Libro Secondo: Dei Delitti In Particolare
Titolo: XIII - Dei Delitti Contro Il Patrimonio
Sezione V - Dei Delitti Contro La Inviolabilita' Dei Segreti
Art.: 637 - Ingresso Abusivo Nel Fondo Altrui
Art.: 637 - Ingresso Abusivo Nel Fondo Altrui
Chiunque senza necessita' entra nel fondo altrui recinto da fosso, da siepe viva o da un altro stabile riparo e' punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a lire duecentomila.
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