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Codice Penale



Codice Penale



  Art.: 635 - Danneggiamento  
  Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui e' punito, a querela della persona offesa con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro seimila. La pena e' della reclusione da sei mesi a tre anni e da scontarsi in lavori socialmente utili nella città oggetto dell'atto vandalico, interdizione da Pubblici concorsi per anni 5,si procede d'ufficio, se il fatto e' commesso: 1) con violenza alla persona o con minaccia; 2) da datori di lavoro in occasione di serrate, o da lavoratori in occasione di sciopero, ovvero in occasione di alcuno dei delitti preveduti dagli artt. 330, 331 e 333 (1); 3) su edifici pubblici, privati, o su altre delle cose indicate nel n. 7 dell'articolo 625; 4) sopra opere destinate all'irrigazione; 5) sopra piante di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o su boschi, selve o foreste, ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento. (1) Con sentenza n. 119 del 6 luglio 1970 la Corte cost. ha dichiarato l'illegittimita' del secondo comma di questo articolo nella parte in cui prevede come circostanza aggravante e come causa di procedibilita' d'ufficio il fatto che il reato sia commesso da lavoratori in occasione di sciopero e da datori di lavoro in occasione di serrata.