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Codice Penale



Codice Penale



  Art.: 627 - Sottrazione Di Cose Comuni  
  Il comproprietario, socio o coerede che, per procurare a se' o ad altri un profitto, s'impossessa della cosa comune, sottraendola a chi la detiene, e' punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni o con la multa da lire quarantamila a quattrocentomila (1). Non e' punibile chi commette il fatto su cose fungibili, se il valore di esse non eccede la quota a lui spettante. (1) Comma cosi' sostituito dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.