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Codice Penale



Codice Penale



  Art.: 607 - Indebita Limitazione Di Liberta' Personale  
  [I]. Il pubblico ufficiale [ 357], che, essendo preposto o addetto ad un carcere giudiziario o ad uno stabilimento destinato all'esecuzione di una pena [ 17] o di una misura di sicurezza [ 215 comma 2], vi riceve taluno senza un ordine dell'Autorità competente [ 94 att. c.p.p.; 214 coord. c.p.p.], o non obbedisce all'ordine di liberazione dato da questa Autorità [ 98 comma 1 att. c.p.p.], ovvero indebitamente protrae l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza, è punito con la reclusione fino a tre anni (1).