Art.: 605 - Sequestro Di Persona | ||
[I]. Chiunque priva taluno della libertà personale è punito con la reclusione da sei mesi a otto anni [ 289-bis, 630] (1). [II]. La pena è della reclusione da uno a dieci anni, se il fatto è commesso: 1) in danno di un ascendente, di un discendente [ 540; 75 c.c.] o del coniuge; 2) da un pubblico ufficiale [ 357], con abuso dei poteri inerenti alle sue funzioni [ 323, 606]. |