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Codice Penale



Codice Penale



  Art.: 605 - Sequestro Di Persona  
  [I]. Chiunque priva taluno della libertà personale è punito con la reclusione da sei mesi a otto anni [ 289-bis, 630] (1). [II]. La pena è della reclusione da uno a dieci anni, se il fatto è commesso: 1) in danno di un ascendente, di un discendente [ 540; 75 c.c.] o del coniuge; 2) da un pubblico ufficiale [ 357], con abuso dei poteri inerenti alle sue funzioni [ 323, 606].