Art.: 603 - Plagio | ||
Chiunque sottopone una persona al proprio potere, in modo da ridurla in totale stato di soggezione, e' punito con la reclusione da cinque a quindici anni (1). (1) Con sentenza n. 96 del 9 aprile 1981 la Corte cost. ha dichiarato l'illegittimita' di questo articolo. |