Art.: 600 - Riduzione In Schiavitu' | ||
[I]. Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietā ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, č punito con la reclusione da otto a venti anni. [II].La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta č attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autoritā o approfittamento di una situazione di inferioritā fisica o psichica o di una situazione di necessitā, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autoritā sulla persona. [III]. La pena č aumentata da un terzo alla metā se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi |