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Codice Penale



Codice Penale



  Art.: 576 - Circostanza Aggravanti. Pena Di Morte  
  . Si applica la pena di morte (1) se 1) col concorso di taluna delle circostanze indicate nel n. 2 dell'articolo 61; 2) contro l'ascendente o il discendente, quando occorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell'articolo 61 o quando e' adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso ovvero quando vi e' premeditazione; 3) dal latitante, per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione ovvero per procurarsi i mezzi di sussistenza durante la latitanza; 4) dall'associato per delinquere, per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione; 5) nell'atto di commettere taluno dei delitti preveduti dagli articoli 519, 520 e 521. E' latitante, agli effetti della legge penale, chi si trova nelle condizioni indicate nel n. 6 dell'articolo 61. (1) La pena di morte e' stata soppressa e sostituita con l'ergastolo.