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Libro Secondo: Dei Delitti In Particolare
Titolo: XII - Dei Delitti Contro La Persona
Sezione II - Disposizioni Speciali
Art.: 575 - Omicidio
Art.: 575 - Omicidio
Chiunque cagiona la morte di un uomo e' punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno.
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