Giurisprudenza .it

Codice Penale



Codice Penale



  Art.: 563 - Estinzione Del Reato  
  Nei casi preveduti dagli articoli 559 e 560 la remissione della querela, anche se intervenuta dopo la condanna, estingue il reato. Estinguono altresi' il reato: 1) la morte del coniuge offeso; 2) l'annullamento del matrimonio del colpevole adulterino o di concubinato. L'estinzione del reato ha effetto anche riguardo al correo e alla concubina e ad ogni persona che sia concorsa nel reato; e, se vi e' stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali (1). (1) Con sentenza n. 147 del 3 dicembre 1969 la Corte cost. ha dichiarato l'illegittimita' di questo articolo.