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Codice Penale



Codice Penale



  Art.: 560 - Concubinato  
  Il marito che tiene una concubina nella casa coniugale, o notoriamente altrove, e' punito con la reclusione fino a due anni. La concubina e' punita con la stessa pena. Il delitto e' punibile a querela della moglie (1). (1) Con sentenza n. 147 del 3 dicembre 1969 la Corte cost. ha dichiarato l'illegittimita' di questo articolo.